Caritas Parrocchiale

A V V I S O

Peregrinazione reliquie di San pio da Pietralcina

Programma aiuti europei agli indigenti

Comunicazione Art. 19 Reg. 223/2014 
necessaria ad evidenziare il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea:


La Parrocchia SS. Pietro e Nicola e S. Maria Assunta partecipa al Programma di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) in qualità di Organizzazione partner Territoriale (OpT), provvedendo alla distribuzione di aiuti alimentari cofinanziati dal Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD) e all’erogazione di misure di accompagnamento per orientare e sostenere le persone in condizione di bisogno.

Nell’anno 2021 l’Opt ha distribuito n. 3412 pacchi alimentari e n. pasti 300 per un totale di n. 1160 persone aiutate attraverso il sostegno finanziario del PO I FEAD.

La OPC di riferimento è il BANCO DELLE OPERE DI CARITA’ con sede in Caserta alla Via Enrico Mattei 14.


Nell’anno 2022 l’Opt ha distribuito n.3491 pacchi alimentari per un totale di n. 1193 persone aiutate attraverso il sostegno finanziario del PO I FEAD.

Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti
 Programma Operativo I FEAD Povertà alimentare - distribuzione dei prodotti Misura 1 Identificazione degli indigenti

 Le Organizzazioni partner Capofila (OpC), in accordo con l'Autorità di Gestione (AdG), stabiliscono i requisiti di eleggibilità agli interventi nel rispetto dei seguenti criteri generali. Gli interventi dovranno prioritariamente essere rivolti alle persone senza dimora e alle persone e famiglie in condizione di povertà assoluta e grave deprivazione materiale, con priorità d’accesso per le persone in gravi condizioni di disagio psichico o sociale e le famiglie con minori, innanzitutto quelle numerose, in cui siano presenti persone con disabilità o disagio abitativo.
 Per persone senza dimora si intendono le persone che: 
a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; 
b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; 
c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; 
d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa. L’identificazione delle persone indigenti e l’erogazione degli aiuti dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in quanto applicabile, in materia di protezione dei dati personali.
 • Distribuzione di pacchi 
La distribuzione di pacchi a persone e famiglie in condizioni di indigenza nella prima fase di richiesta dell’aiuto in ragione dell’emergenza avverrà senza preventiva valutazione, mentre l’erogazione continuativa degli aiuti sarà condizionata alla valutazione della situazione economica e sociale dei richiedenti. Complessivamente il numero delle persone che usufruiscono in modo non continuativo degli aiuti alimentari attraverso la distribuzione dei pacchi non può essere superiore al 40% del totale degli assistiti per ogni Organizzazioni partner Territoriale (OpT). In casi particolari, in considerazione delle caratteristiche del territorio servito, di particolari tipologie di utenza - in ragione ad esempio della variabilità e discontinuità della stessa - tale limite può subire una deroga autorizzata dall’AdG su richiesta motivata della Organizzazione partner. 3 Unione Europea FEAD
 Valutazione della situazione economica e sociale dei richiedenti.
 Con riferimento alle persone e ai nuclei familiari assistiti in maniera continuativa, e comunque a tutti i beneficiari che accedono agli empori sociali ovvero alla distribuzione domiciliare, l’Organizzazione partner deve costituire, per ogni persona o nucleo familiare, un fascicolo, contenente almeno uno dei seguenti documenti comprovanti la condizione di bisogno: 
1. attestazione di accertata condizione di indigenza da parte del Servizio Sociale del Comune di residenza. In questo caso non è necessaria ulteriore documentazione; 
2. attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del Reddito di cittadinanza ovvero della Pensione di cittadinanza (a decorrere da aprile 2019). In questo caso non è necessaria ulteriore documentazione; 
3. se non ricorrono i casi 1 o 2, ma è presente l’attestazione ISEE:  se ISEE < € 6.000, non è necessaria ulteriore documentazione; nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la soglia è incrementata a € 7.560;  se ISEE compreso tra € 6.000 e € 9.360 (nel caso dei nuclei di soli anziani, tra € 7.560 e € 9.360), è necessaria una attestazione di accertata condizione di indigenza e di opportunità degli interventi di distribuzione alimentare da parte dell’Organizzazione partner che rimane valida fino a mutate condizioni di bisogno accertate dall’Op medesima; 4. se non ricorrono i casi 1, 2 e 3, è necessaria l’attestazione dell’Organizzazione partner di accertata condizione di indigenza e di urgenza degli interventi di distribuzione alimentare. L’attestazione in tal caso è valida per un anno entro il quale sarà necessario ricondurre la situazione ai casi 1, 2 o 3.